Organo di garanzia

L’organo di garanzia è un organo collegiale della scuola secondaria italiana di primo e secondo grado istituito nel 1998, come integrazione dello statuto delle studentesse e degli studenti.

Cosa fa

L’organo di garanzia è un organo collegiale della scuola secondaria italiana di primo e secondo grado istituito nel 1998, come integrazione dello statuto delle studentesse e degli studenti.

Ha come principale obiettivo il cercare di promuovere serietà educativa e condivisione sociale delle responsabilità, dei processi e degli esiti da parte di studenti e genitori. L’organo, con differenti funzioni, è presente sia a livello di singolo istituto sia a livello regionale.

 

REGOLAMENTO DELL’ORGANO DI GARANZIA

ART. 1 – FINALITÀ E COMPITI

L’Organo di Garanzia si basa sul principio per cui la scuola è una comunità, all’interno della quale ognuno ha il diritto/dovere di operare al fine di trovare una strada adeguata per una serena convivenza attraverso una corretta applicazione delle norme.

Le sue funzioni, inserite nel quadro dello Statuto degli Studenti e delle Studentesse, sono:

  1. prevenire ed affrontare tutti i problemi e i conflitti che possano emergere nel rapporto tra studenti ed insegnanti  e in merito all’applicazione dello Statuto ed avviarli a soluzione;
  2. esaminare i ricorsi presentati dai Genitori degli Studenti o da chi esercita la Patria Potestà in seguito all’irrogazione di una sanzione disciplinare a norma del regolamento di disciplina;
  3. il funzionamento dell’O.G. è ispirato a principi di collaborazione tra scuola e famiglia, anche al fine di rimuovere possibili situazioni di disagio vissute dagli studenti nei confronti degli insegnanti e viceversa.

ART. 2 – COMPOSIZIONE

L’Organo di Garanzia, nominato dal Consiglio di Istituto, è composto da:

  1. il Presidente del Consiglio d’Istituto, che lo presiede;
  2. il Dirigente Scolastico o un suo delegato;
  3. un genitore designato dal Consiglio di Istituto tra i suoi membri;
  4. due insegnanti designati dal Collegio dei Docenti Unitario su proposta del Collegio di Sezione della Scuola Media;
  5. un rappresentante  del personale non docente designato dall’assemblea ATA.

 

I componenti dell’Organo di Garanzia restano in carica per un periodo di tempo corrispondente alla durata del Consiglio d’Istituto.

 

ART. 3 – RICORSI PER LE SANZIONI DISCIPLINARI

  • Il ricorso avverso ad una delle sanzioni disciplinari che preveda la sospensione dalle lezioni può essere presentato da uno dei genitori o da chi esercita la patria potestà mediante istanza scritta indirizzata al Presidente dell’O. G.  in cui si ricordano i fatti e si esprimono le proprie considerazioni inerenti al fatto.
  • Ricevuto il ricorso, il Presidente, o personalmente o nominando un componente istruttore, provvede a reperire, se necessario, gli atti, le testimonianze, le memorie del docente che propone la sanzione, dell’alunno, della famiglia, del Consiglio di classe, del Dirigente Scolastico o di chi sia stato coinvolto o citato.
  • L’organo si riunisce entro 15 giorni dalla data di presentazione del ricorso e alla seduta chiama a partecipare lo studente a cui è stata comminata la sanzione e uno dei  suoi Genitori o colui che  ne esercita la Patria potestà.
  • L’organo può confermare, modificare o revocare la sanzione irrogata, offrendo sempre allo studente la possibilità di convertirla in attività utile alla scuola.